Arbitrato bancario e reclami

Confidi Parma  ha istituito un proprio ufficio reclami per garantire ai clienti che ne avanzino richiesta, risposte sollecite ed esaustive al fine di creare una relazione basata sulla trasparenza e sulla correttezza.

Nel caso in cui insorga una contestazione relativa a comportamenti o omissioni di Confidi Parma, il Cliente può presentare reclamo in forma scritta, attraverso le seguenti modalità:

  • A mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo: Confidi Parma Via G. Verdi 2 43121 Parma

  • A mezzo fax al n° 0521/228680

  • A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: reclami@confidiparma.it

  • A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: coopcommercianti@legalmail.it

Confidi Parma risponderà agli eventuali reclami presentati entro 30 giorni dalla data di presentazione.

 

RECLAMI E RENDICONTAZIONE 

  •  ANNO 2020;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami  
  •  ANNO 2019;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami 
  •  ANNO 2018;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami 
  •  ANNO 2017;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami  
  •  ANNO 2016;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami  
  •  ANNO 2015;  Si dà atto che non sono pervenuti reclami

 

Se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il ricorso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo al Confidi. Sulle modalità per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può chiedere altresì informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia oppure consultare le guide ”ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF”, scaricabili attraverso i link sotto riportati.

 

MODULI ABF 

Il ricorso all’ABF esonera il cliente dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. Resta tuttavia impregiudicata la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente.
Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n. 98/2013, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per l’avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di mediazione è comunque scelto dall’impresa affidataria.

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